Il Decreto n.80 del 15 Giugno del 2015, entrato in vigore il 25 Giugno u.s. ha introdotto novità rilevanti per incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Ad esempio gli interventi sul congedo obbligatorio di maternità, effettuati al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.
Di grande impatto anche l'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12, nonché l’innalzamento delle fasce per poter fruire dell’indennità di congedo parentale retribuito (30%) dai 3 ai 6 anni di età.
In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori (non più quindi solo per i lavoratori dipendenti) la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.
E ancora, per la prima volta, si prevede un congedo per le donne vittime di violenza di genere che consiste nella possibilità di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, restando garantita la prestazione assistenziale e gli altri istituti connessi.
Il grande limite è però la temporaneità di tutte le previsioni che hanno un impatto economico a carico dell’Inps che deve erogare la prestazione a carattere assistenziale posto che queste sono applicabili sperimentalmente per il solo periodo 25 giugno – 31 Dicembre 2015.
Ad esempio la lavoratrice madre o il lavoratore padre, genitori di un figlio di età compresa tra gli 8 e i 12 anni che possono vantare periodi residui di congedo parentale non avendone fruito interamente nel periodo intercorrente tra la nascita e il compimento degli 8 anni di età del figlio, potranno fruire di detti residui nel periodo 25.06.2015-31.12.2015.
Per poter veder realizzata nella sostanza la promozione attiva delle cure parentali a favore di tutti i lavoratori (subordinati ed autonomi) nonché la conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro non resta dunque che auspicare l’emanazione in tempi brevi di ulteriori decreti che prevedano il riconoscimento dei benefici anche per gli anni successivi al 2015 garantendone la relativa necessaria copertura finanziaria.