Due donne lavoratrici si stringono la mano. Immagine rappresentante l'articolo sull'esonero contributivo
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Assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro

Circolare INPS 111/2023

Come noto, a partire dal 1° settembre 2023, con il D.L. 48/2023, il legislatore ha introdotto l’Assegno di Inclusione ed il Supporto per la formazione e il lavoro a sostituzione – parziale fino al 31.12.2023 e definitiva dal 1° gennaio 2024 – del Reddito di cittadinanza. Lo stesso decreto ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un particolare esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti già beneficiari dell’Assegno di inclusione e/o Soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro. Non è sufficiente la sola presentazione della domanda dell’Assegno, quale requisito soggettivo.

Tipologie di assunzioni beneficiarie

I datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero per le seguenti tipologie di assunzioni di lavoratori beneficiari dell’Assegno di Inclusione:

  • tempo determinato o stagionale;
  • tempo indeterminato (assunzioni dirette o trasformazioni);
  • apprendistato;
  • tempo pieno o parziale (in quest’ultimo caso la misura massima dell’esonero è riproporzionata);
  • a scopo di somministrazione;

Per i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale e quelli stipulati con contratto intermittente è preclusa l’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione.

Oltre al requisito soggettivo in capo al lavoratore è necessaria un’ulteriore condizione legittimante alla fruizione dell’esonero particolarmente gravosa: l’inserimento, da parte dei datori di lavoro interessati, dell’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Misure dell’esonero

L’esonero è riconosciuto:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di € 8.000,00 annui per le assunzioni a tempo indeterminato, per 12 mesi e 
  • nella misura del 50% nel limite di € 4.000,00 annui per le assunzioni a tempo determinato, nel limite di 12 mesi
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato l’esonero spetta per un massimo di 24 mesi, comprensivi del periodo a tempo determinato. La misura resta pari al 50% (nel max di € 4.000 annui) per il periodo a tempo determinato ed è pari al 100% per i 12 mesi successivi la trasformazione.

Contributi a favore di agenzie e enti

Il legislatore stabilisce inoltre che è prevista la corresponsione di un contributo a favore di:

Agenzie per il lavoro

  • Per il 30% dell’incentivo massimo annuo di € 8.000,00 per ogni soggetto assunto a seguito di attività di mediazione effettuata con l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva;

Patronati, enti bilaterali e Associazioni senza fini di lucro ed enti del Terzo settore 

  • Per il 60% dell’incentivo massimo annuo di € 8.000,00 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato; 
  • Per l’80% dell’incentivo massimo annuo di € 4.000,00 per le assunzioni a tempo determinato. 

Condizioni di spettanza dell’esonero

Con riguardo alle specifiche condizioni di spettanza, oltre a quelle sopra elencate, segnaliamo che l’esonero contributivo è subordinato secondo i punti elencati di seguito.

Requisiti di regolarità

Alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi – regolarità contributiva (DURC); 
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

 Principici del D.lgs. 150/2015

All’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 31, comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 150/2015:

  • violazione del diritto di precedenza;
  • sospensioni del lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale;
  • violazione di un obbligo preesistente;
  • assunzione di lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti nel Gruppo di Imprese.

Assunzioni in somministrazione

All’applicazione del principio stabilito dall’art. 31, comma 1, lettera e, del D.lgs. 150/2015, in base al quale nelle ipotesi di somministrazione i benefici economici connessi all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Comunicazioni di assunzione

Al rispetto dei termini di invio delle comunicazioni di assunzione, infatti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.lgs. 150/2015 in caso di inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie con UniLav, l’esonero contributivo non spetta per il periodo intercorrente tra la data di assunzione e la data di comunicazione tardiva.

Restituzione dell’incentivo

Il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell’incentivo, maggiorato delle sanzioni civili, in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei 24 mesi successivi all’assunzione per: 

  • licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
  • recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova; 
  • dimissioni del lavoratore per giusta causa.

L’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito da parte del datore di lavoro non ha effetti per la parte di contributo riferito alla mera attività di mediazione effettuato dalle agenzie per il lavoro nelle modalità sopra descritte.

Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato

Con riguardo alla compatibilità dell’esonero con la normativa in materia di aiuti di Stato è stabilito che la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto dei limiti del regolamento UE 2023/2831 relativo agli aiuti “de minimis che prevede che i massimali di aiuto concedibili all’impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono fissati in euro 300.000 per i principali settori (importi diversi sono previsti per i settori agricoli e della pesca).

Con riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell’utilizzatore, secondo quanto già previsto dall’art. 31, comma 1, lettera e), del D.lgs. 150/2015

Coordinamento con altri esoneri

Con riguardo al coordinamento con altri esoneri la Circolare INPS stabilisce che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote a carico del datore di lavoro. 

L’esonero è invece cumulabile, nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili con gli incentivi di carattere economico, ad esempio l’incentivo per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’art. 13 della L. 68/1999

Infine, l’esonero si ritiene cumulabile con le agevolazioni consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

Procedura di richiesta

Ai fini della richiesta di fruizione dell’esonero il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il Portale delle Agevolazioni. L’INPS, una volta ricevuta la domanda, calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta. L’istituto verifica il rispetto delle condizioni e fornisce riscontro di accoglimento della domanda. L’importo riconosciuto dall’INPS è l’importo massimo fruibile.

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