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Adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO  2025

Come noto, dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025 – disponibile nel sito istituzionale dell’Istat www.istat.it nella sezione dedicata alla classificazione ATECO – in sostituzione della classificazione “ATECO 2007-Aggiornamento 2022”.

Evidenziamo che attraverso il codice ATECO:

  • si identifica l’attività prevalente di un soggetto ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi
  • si determina l’applicabilità di regimi agevolati o contributivi o la partecipazione a bandi pubblici
  • si definiscono gli obblighi di invio di comunicazioni e dati statistici o amministrativi.

La nuova classificazione costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/200 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’aggiornamento riguarda i codici ATECO a 5 e 6 cifre, in coerenza con la classificazione NACE vigente.

Questa revisione, coordinata dall’ISTAT, mira a descrivere più accuratamente le attività economiche, in considerazione delle evoluzioni e delle trasformazioni del tessuto economico italiano.

In base a quanto comunicato dall’Istat, il processo di riclassificazione avverrà automaticamente e le imprese interessate riceveranno una notifica dalla Camera di Commercio di appartenenza. 

La riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa Italia.

Per garantire una transizione graduale la visura camerale riporterà, per un periodo transitorio, sia i nuovi codici ATECO che quelli precedenti.

La nuova classificazione dovrà in ogni caso essere utilizzata in tutti gli «atti e nelle dichiarazioni» presentate dal 1° aprile 2025 in poi (con l’eccezione del modello Iva 2025).

Adempimenti fiscali

La nuova classificazione comporta alcune conseguenze anche sul piano fiscale. Infatti, a partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori IVA interessati dall’aggiornamento dei codici attività dovranno inserire i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, salvo diverse istruzioni contenute nei modelli fiscali.

I contribuenti potranno verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale (sia quello prevalente che quelli secondari) e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata, nella sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

Come precisato nella Risoluzione AE 24/2025, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporterà necessariamente la presentazione di una variazione dei dati, a meno che l’attività non venga ridefinita con un nuovo codice, oppure, in relazione all’attività effettivamente svolta dall’impresa, si renda opportuno l’aggiornamento del codice assegnato.

In tali casi, l’aggiornamento dovrà avvenire come segue:

  • i contribuenti iscritti al Registro delle imprese delle Camere di Commercio dovranno comunicare tramite laComunicazione Unica (ComUnica), messa a disposizione da Unioncamere;
  • per chi non è iscritto, occorrerà utilizzare i modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate (es. il modello AA7/10 per società, enti, associazioni, il modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, il modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni e il modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetti non residenti).

Nuovi codici ATECO 2025 nelle procedure INPS

Anche l’INPS, con la circolare n. 71 del 31 marzo 2025, ha informato di aver adottato la nuova classificazione delle attività economiche nei propri sistemi informativi, ai fini dell’inquadramento previdenziale delle aziende e datori di lavoro, e di aver conseguentemente aggiornato la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda”.

Dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro dovranno dunque indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalle Camere di Commercio (o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalle stesse), con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) ai fini della loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell’art. 49 L. 88/89.

Per tutte le matricole aziendali già attive alla data del 1° aprile, l’INPS provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA.

Per le imprese, invece, già costituite alla data del 1° aprile, ma che avviano rapporti di lavoro subordinati successivamente al 1° aprile (per le quali il datore di lavoro disponga solo del codice ATECO 2007 in quanto la CCIAA non ha ancora riattribuito il codice ATECO 2025), l’Istituto conferma la possibilità di continuare ad utilizzare il codice di classificazione ATECO 2007 in quanto il sistema proporrà automaticamente, in via provvisoria, il corrispondente codice ATECO 2025.

L’Istituto ha annunciato che provvederà quindi a pubblicare una nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali” in linea con la nuova Classificazione ATECO 2025.

Tra le principali novità della nuova classificazione, si evidenzia l’istituzione del nuovo CSC 70713, specifico per le attività di consulenza di vario tipo, in sostituzione del CSC 70708, con il seguente significato:

7 Terziario (commercio, servizi, professioni, arti)

07 Attività varie (terziario, professionisti, artisti, ecc.)

13 Attività di consulenza.

L’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche per le Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti saranno comunicati dall’INPS con un prossimo messaggio.

L’INPS ha invece fornito le prime istruzioni relativamente alla Gestione separata, precisando che:

  • con riferimento alle procedure relative ai committenti, nei flussi Uniemens trasmessi dal 1° aprile, il codice ATECO 2025 deve essere inserito nel campo “codice Istat”, anche se il flusso è riferito a periodi precedenti;
  • con riferimento ai professionisti, la procedura di iscrizione è aggiornata con i codici ATECO 2025 per le iscrizioni alla Gestione separata effettuate dal 1° aprile. Per chi invece è già presente negli archivi gestionali al 31 marzo 2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

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