Rinuncia all’indennità sostitutiva di preavviso: la Cassazione ribadisce l’inopponibilità all’INPS
Cosa accade se, in caso di licenziamento, il dipendente accetti di rinunciare all’indennità sostitutiva del preavviso? L’azienda deve comunque versare i contributi all’INPS su quella somma?
Con l’ordinanza n. 24416 del 2 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: la rinuncia al preavviso è inopponibile all’INPS, e i contributi restano comunque dovuti.
Il caso: quando la rinuncia all’indennità sostitutiva di preavviso INPS non esclude i contributi
La vicenda nasce da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna (n. 569/2019), che aveva escluso l’obbligo contributivo sull’indennità sostitutiva del preavviso, non corrisposta dal datore di lavoro a 13 lavoratori licenziati.
Dato che i dipendenti avevano rinunciato al preavviso tramite un accordo transattivo, secondo i giudici di secondo grado non esisteva più il presupposto per il versamento dei contributi, non essendo stata materialmente pagata alcuna somma imponibile.
L’INPS ha impugnato la decisione, sostenendo che gli accordi privati tra datore e lavoratori non possono incidere su un obbligo contributivo di natura pubblica.
Il principio del minimale contributivo
L’INPS ha richiamato in particolare il principio del “minimale contributivo”, secondo cui:
- i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione dovuta per legge o contratto collettivo,
- non rileva se tale retribuzione sia stata effettivamente corrisposta o se il lavoratore vi abbia rinunciato.
In altre parole, il datore di lavoro non può ridurre la base imponibile contributiva tramite accordi con i dipendenti.
La decisione della Cassazione riguardante la rinuncia all’indennità sostitutiva di preavviso
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS e ha confermato che:
- l’obbligo contributivo è un’obbligazione pubblicistica di fonte legale;
- la volontà delle parti (ad esempio una rinuncia del lavoratore) non può modificarlo;
- il diritto dell’INPS ai contributi nasce nel momento stesso in cui il licenziamento diventa efficace.
Pertanto, anche se i lavoratori hanno rinunciato all’indennità di preavviso in cambio di altre somme (ad esempio un incentivo all’esodo), la rinuncia non elimina l’obbligo di versare i contributi su quella parte di retribuzione che sarebbe spettata per legge.
Cosa significa per le aziende
Il datore di lavoro è comunque obbligato a versare i contributi previdenziali sull’indennità sostitutiva del preavviso, anche se questa non è stata materialmente pagata. Ciò in quanto:
- la rinuncia al preavviso è inopponibile all’INPS
- eventuali accordi individuali con i lavoratori non possono incidere sull’obbligo contributivo.
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