Due mani si stringono in un accordo, con due contratti sotto a dimostrare che è stata compiuta una dichiarazione di equivalenza
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Dichiarazioni di equivalenza nei contratti d’appalto: principi, novità 2025 e implicazioni pratiche

Il tema dell’equivalenza dei contratti collettivi è diventato centrale nel nuovo quadro degli appalti pubblici, ciò in particolare a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 209/2024, decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), entrato in vigore il 31 dicembre 2024. La dichiarazione di equivalenza nei contratti di appalto rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per garantire equilibrio tra concorrenza, qualità e tutela del lavoro. 

Che cos’è la dichiarazione di equivalenza nei contratti di appalto

La dichiarazione di equivalenza consente ad un operatore economico di partecipare a una gara anche applicando un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando, purché dimostri che le condizioni economiche e normative offerte ai lavoratori siano equivalenti o più favorevoli. 

Il principio di equivalenza trova fondamento nell’articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici. La norma prevede che, in caso di utilizzo di un CCNL diverso, l’operatore economico presenti una dichiarazione attestante l’equivalenza delle tutele, responsabilizzando sia l’impresa sia la stazione appaltante nella verifica di conformità. 

Questo processo si inserisce in una più ampia strategia volta a promuovere appalti sostenibili e socialmente responsabili, contrastando fenomeni di dumping contrattuale.

Novità 2025: applicazione dei CCNL e valutazione di equivalenza

L’Allegato I.01 del Codice Appalti, introdotto dal D.Lgs. 209/2024 introduce un quadro organico e dettagliato che disciplina le modalità di individuazione del contratto collettivo applicabile e la presentazione della dichiarazione di equivalenza, con l’obiettivo di garantire uniformità interpretativa e maggiore certezza operativa per stazioni appaltanti e operatori economici.

Ambito di applicazione e presentazione della dichiarazione di equivalenza nei contratti di appalto

Le disposizioni dell’Allegato si applicano a tutti gli appalti pubblici e concessioni, sia per la scelta del contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento, sia per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative. L’articolo 5 chiarisce inoltre che tale dichiarazione debba essere trasmessa già in fase di presentazione dell’offerta, affinché la stazione appaltante possa verificarne la congruità prima dell’aggiudicazione.

Identificazione del contratto collettivo e regole operative

Nel nuovo sistema, l’identificazione del contratto collettivo coerente con le attività oggetto dell’appalto si basa su criteri oggettivi e trasparenti, come la classificazione ATECO delle attività e la rappresentatività comparativa delle organizzazioni stipulanti. È inoltre previsto il riferimento alle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro, che fungono da parametro tecnico per la determinazione della coerenza tra i diversi contratti applicabili.

Un elemento di rilievo è il divieto per le stazioni appaltanti di imporre l’applicazione di un determinato contratto collettivo come requisito di partecipazione, a pena di esclusione. Si tratta di una misura che tutela la concorrenza e responsabilizza le imprese, chiamate a dimostrare autonomamente la conformità del proprio CCNL tramite la dichiarazione di equivalenza.

Presunzione di equivalenza

All’articolo 3 l’Allegato introduce il concetto di presunzione di equivalenza, che rappresenta un punto di equilibrio tra flessibilità e controllo. 

In pratica, sono considerate equivalenti le tutele previste da contratti collettivi nazionali o territoriali, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del CCNL indicato nel bando, purché l’accordo sia riferito allo stesso sottosettore. Inoltre, l’operatore economico è tenuto ad applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo corrispondente alle proprie dimensioni e natura giuridica, così da garantire un’applicazione corretta e proporzionata delle tutele previste..

Criteri per la valutazione di equivalenza nei contratti di appalto

Nei casi in cui venga applicato un contratto diverso, l’Allegato I.01 fornisce indicazioni circa i criteri per la valutazione di equivalenza, che deve riguardare sia il piano economico sia quello normativo.

Per la valutazione economica (art. 4, comma 2, Allegato I.01) occorre considerare:

  • retribuzione tabellare annua;
  • indennità di contingenza;
  • elemento distinto della retribuzione (EDR);
  • eventuali mensilità aggiuntive;
  • eventuali ulteriori indennità previste.

Per la valutazione normativa (art. 4, comma 3, Allegato I.01) devono essere esaminati:

  • disciplina concernente il lavoro supplementare e straordinario, con riferimento ai limiti massimi e compensazioni;
  • clausole relative al lavoro a tempo parziale;
  • disciplina compensativa delle festività soppresse;
  • durata del periodo di prova e del preavviso;
  • disciplina per malattia e infortunio, sia rispetto al periodo di comporto che ad eventuali integrazioni delle indennità;
  • disciplina della maternità e eventuali integrazioni delle indennità per astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
  • monte ore di permessi retribuiti;
  • disciplina relativa alla bilateralità;
  • obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
  • formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all’aggiornamento periodico;
  • previdenza integrativa;
  • sanità integrativa.

 Le tutele possono essere considerate equivalenti:

  • quando il trattamento economico previsto dal CCNL applicato dall’operatore economico è almeno pari a quello previsto dal CCNL indicato nel bando;
  • e quando gli scostamenti rispetto ai parametri per la valutazione normativa sono marginali. 

Giurisprudenza recente: la dichiarazione come requisito essenziale

L’interpretazione giurisprudenziale ha confermato che la dichiarazione di equivalenza non è un mero adempimento formale, ma un requisito sostanziale per la partecipazione alle gare d’appalto.

In particolare, il TAR Lombardia, Milano n. 1635/2025, relativo a un appalto nel settore della ristorazione, ha confermato che la mancata documentazione dell’equivalenza tra il CCNL dichiarato e quello previsto dal bando può comportare l’esclusione dalla procedura. Analogamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7281/2025, ha ribadito l’obbligo per le stazioni appaltanti di svolgere una verifica documentata e motivata della dichiarazione di equivalenza, valutando in maniera sostanziale le tutele effettivamente riconosciute ai lavoratori. 

Implicazioni pratiche per imprese e stazioni appaltanti

Nel contesto operativo, la dichiarazione di equivalenza incide direttamente sulle scelte organizzative e sulla documentazione da presentare in gara, richiedendo alle imprese attenzione nella predisposizione e alle stazioni appaltanti un’analisi concreta delle tutele effettive.

Per le imprese

  • Predisporre documentazione analitica: confrontare il CCNL applicato con quello richiesto nel bando, evidenziando le tutele economiche e normative equivalenti 
  • Motivare eventuali differenze: spiegare chiaramente come le tutele offerte siano equivalenti o superiori, evitando formule generiche
  • Aggiornarsi costantemente: monitorare scadenze e rinnovi contrattuali per assicurare la conformità ai criteri dell’Allegato I.01.
  • Conservare le evidenze: mantenere tracciabilità e trasparenza di tutti i raffronti effettuati

Per le stazioni appaltanti

  • Verifica sostanziale e documentata: controllare attentamente la dichiarazione di equivalenza, confrontando tutte le voci retributive e normative secondo i criteri dell’Allegato I.01
  • Motivazione chiara: giustificare la decisione di accettare o rifiutare la dichiarazione 
  • Controllo preventivo e continuo: verificare periodicamente i CCNL applicati dagli operatori e l’aggiornamento delle condizioni contrattuali
  • Formazione interna: garantire che gli uffici preposti conoscano i criteri di equivalenza sostanziale

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