Uomoni e donne in situazione di parità sul lavoro: certificazione di parità di genere
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Esonero contributivo per la Certificazione di parità di genere: domande entro il 30 aprile 2026

L’articolo 5 della Legge n. 162/2021, che ha riformato il Codice delle pari opportunità, ha introdotto la cosiddetta premialità di parità di genere. 
Essa si riferisce a benefici ed incentivi, anche di natura economica e contributiva, riconosciuti ai datori di lavoro privati che ottengono la Certificazione della parità di genere. Tra queste agevolazioni rientra anche un esonero contributivo a carico del datore di lavoro, applicabile indipendentemente dal settore di appartenenza e dalla natura imprenditoriale o meno dell’azienda (art. 2082 c.c.).

La certificazione deve essere:

Solo in presenza di questi requisiti è possibile accedere all’esonero.

Messaggio INPS n. 3804/2025 sulla Certificazione della parità di genere: cosa cambia

Con Messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per richiedere l’esonero contributivo:

  • la Certificazione deve essere ottenuta entro il 31 dicembre 2025
  • la domanda può essere presentata fino al 30 aprile 2026

Inoltre, nel Messaggio l’Istituto chiarisce in parte come procedere in caso di domande già presentate con dati errati o incompleti, per le quali l’importo dell’esonero riconosciuto risulti inferiore a quello effettivamente spettante. In tali casi, i datori di lavoro possono:

  • rinunciare alla domanda accolta parzialmente
  • presentare una nuova istanza nella campagna in corso

Di seguito una checklist con tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026

Datori di lavoro che presentano la domanda per la prima volta

1. Requisiti per accedere all’esonero

L’accesso all’incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006, ovvero: 

  • regolarità contributiva (DURC regolare)
  • rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro
  • applicazione dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 

2. Quanto vale l’esonero contributivo

L’esonero:

  • è pari a un massimo dell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
  • comprende un tetto annuo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro (art. 6, comma 1, del Decreto Interministeriale del 20 ottobre 2022) 
  • è riparametrato su base mensile
  • si applica dal primo mese di validità della certificazione

Nel caso in cui i 50.000 euro annui non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste, l’INPS procederà a una riduzione proporzionale dell’importo per tutti i beneficiari, al fine di garantire il più ampio accesso possibile alla misura.

L’INPS precisa, inoltre, che il limite massimo di 50.000 euro annui deve intendersi riferito al singolo codice fiscale del datore di lavoro. Di conseguenza, nel caso in cui un’azienda presenti più domande relative a diverse matricole contributive riconducibili al medesimo codice fiscale, l’importo complessivo dell’esonero riconosciuto non potrà in ogni caso superare il massimale annuo previsto, che verrà applicato dall’Istituto in modo unitario.

3. Compatibilità con aiuti di Stato e altri incentivi

L’INPS chiarisce che l’esonero non rientra tra gli aiuti di Stato, in quanto:

  • non è riservato a specifiche imprese
  • non riguarda settori o aree geografiche determinate 
  • è accessibile a tutti i datori di lavoro privati che rispettano i requisiti previsti dalla normativa, alle stesse condizioni

Di conseguenza, l’agevolazione non è soggetta alle limitazioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato e non incide sui plafond di aiuti già utilizzati dall’azienda. 

Tuttavia, poiché l’agevolazione si sostanzia in un esonero limitato all’1% della contribuzione datoriale, l’INPS chiarisce che lo stesso è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, a condizione che:

  • la somma degli sgravi non superi i contributi effettivamente dovuti
  • non sia previsto un divieto di cumulo da parte di altre normative agevolative

4. Come presentare la domanda di esonero

La domanda deve essere inoltrata tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) presente sul sito INPS, utilizzando il modulo:

 “SGRAVIO PAR_GEN” – anno di riferimento 2025

Fermo restando che i dati forniti debbano fare riferimento al periodo di validità della Certificazione della parità di genere (36 mesi), la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’azienda;
  • retribuzione media mensile globale stimata (ex 46-bis del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198);
  • aliquota datoriale media stimata;
  • forza aziendale media stimata;
  • dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del dPR n. 445/2000, di essere in possesso della Certificazione di parità di genere;
  • identificativo alfanumerico della Certificazione della parità di genere;
  • denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato;
  • periodo di validità della Certificazione di parità di genere, indicando la data di rilascio.

5. Esito della domanda e autorizzazione INPS

Dopo la verifica delle istanze, l’INPS: 

L’ammontare dell’esonero fruibile sarà comunicato al termine delle elaborazioni nella sezione finale del modulo online.

Le domande possono risultare:

  • “trasmesse” – stato delle domande inoltrate permanente fino alla data di elaborazione massiva, effettuata al termine del predetto periodo
  • “accolte” – esonero pieno
  • “accolte parzialmente” – esonero ridotto (qualora sia necessario procedere al proporzionamento delle risorse)

Datori di lavoro in possesso della Certificazione di parità di genere e già certificati negli anni precedenti

Il Messaggio INPS specifica che i datori di lavoro che hanno già presentato la domanda di esonero contributivo in passato non devono inoltrare una nuova istanza. L’esonero è infatti riconosciuto per l’intera durata (36 mesi) della Certificazione di parità di genere. 
 
Nel caso in cui fosse stato erroneamente indicato un periodo inferiore ai 36 mesi, l’Istituto procede d’ufficio alla sanatoria e l’esonero potrà essere fruito per l’intero periodo spettante.

Revoca della Certificazione di parità di genere e fruizione indebita

In caso di rinuncia o revoca della Certificazione della parità di genere, il datore di lavoro deve darne tempestiva comunicazione all’INPS tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale, oppure inviando una PEC all’indirizzo email del Dipartimento per le Pari Opportunità.

L’eventuale fruizione indebita dell’esonero comporta:

  • restituzione dei contributi
  • applicazione delle sanzioni previste
  • possibile responsabilità penale, nei casi più gravi

Perché affidarsi a una consulenza specializzata 

La compilazione della domanda, la stima corretta dei dati contributivi e il coordinamento con altri incentivi sono passaggi delicati, che possono incidere in modo significativo sull’importo dell’esonero riconosciuto. Una corretta valutazione preliminare e una gestione accurata della domanda possono fare la differenza per ridurre il rischio di errori e valorizzare appieno i benefici connessi alla Certificazione di parità di genere.