Esonero contributivo per la Certificazione di parità di genere: domande entro il 30 aprile 2026
L’articolo 5 della Legge n. 162/2021, che ha riformato il Codice delle pari opportunità, ha introdotto la cosiddetta premialità di parità di genere.
Essa si riferisce a benefici ed incentivi, anche di natura economica e contributiva, riconosciuti ai datori di lavoro privati che ottengono la Certificazione della parità di genere. Tra queste agevolazioni rientra anche un esonero contributivo a carico del datore di lavoro, applicabile indipendentemente dal settore di appartenenza e dalla natura imprenditoriale o meno dell’azienda (art. 2082 c.c.).
La certificazione deve essere:
- rilasciata dagli Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008
- conforme alla UNI/PdR 125:2022
- munita di marchio UNI
Solo in presenza di questi requisiti è possibile accedere all’esonero.
Messaggio INPS n. 3804/2025 sulla Certificazione della parità di genere: cosa cambia
Con Messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per richiedere l’esonero contributivo:
- la Certificazione deve essere ottenuta entro il 31 dicembre 2025
- la domanda può essere presentata fino al 30 aprile 2026
Inoltre, nel Messaggio l’Istituto chiarisce in parte come procedere in caso di domande già presentate con dati errati o incompleti, per le quali l’importo dell’esonero riconosciuto risulti inferiore a quello effettivamente spettante. In tali casi, i datori di lavoro possono:
- rinunciare alla domanda accolta parzialmente
- presentare una nuova istanza nella campagna in corso
Di seguito una checklist con tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026
Datori di lavoro che presentano la domanda per la prima volta
1. Requisiti per accedere all’esonero
L’accesso all’incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006, ovvero:
2. Quanto vale l’esonero contributivo
L’esonero:
Nel caso in cui i 50.000 euro annui non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste, l’INPS procederà a una riduzione proporzionale dell’importo per tutti i beneficiari, al fine di garantire il più ampio accesso possibile alla misura.
L’INPS precisa, inoltre, che il limite massimo di 50.000 euro annui deve intendersi riferito al singolo codice fiscale del datore di lavoro. Di conseguenza, nel caso in cui un’azienda presenti più domande relative a diverse matricole contributive riconducibili al medesimo codice fiscale, l’importo complessivo dell’esonero riconosciuto non potrà in ogni caso superare il massimale annuo previsto, che verrà applicato dall’Istituto in modo unitario.
3. Compatibilità con aiuti di Stato e altri incentivi
L’INPS chiarisce che l’esonero non rientra tra gli aiuti di Stato, in quanto:
Di conseguenza, l’agevolazione non è soggetta alle limitazioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato e non incide sui plafond di aiuti già utilizzati dall’azienda.
Tuttavia, poiché l’agevolazione si sostanzia in un esonero limitato all’1% della contribuzione datoriale, l’INPS chiarisce che lo stesso è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, a condizione che:
4. Come presentare la domanda di esonero
La domanda deve essere inoltrata tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) presente sul sito INPS, utilizzando il modulo:
“SGRAVIO PAR_GEN” – anno di riferimento 2025
Fermo restando che i dati forniti debbano fare riferimento al periodo di validità della Certificazione della parità di genere (36 mesi), la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
5. Esito della domanda e autorizzazione INPS
Dopo la verifica delle istanze, l’INPS:
L’ammontare dell’esonero fruibile sarà comunicato al termine delle elaborazioni nella sezione finale del modulo online.
Le domande possono risultare:
Datori di lavoro in possesso della Certificazione di parità di genere e già certificati negli anni precedenti
Il Messaggio INPS specifica che i datori di lavoro che hanno già presentato la domanda di esonero contributivo in passato non devono inoltrare una nuova istanza. L’esonero è infatti riconosciuto per l’intera durata (36 mesi) della Certificazione di parità di genere.
Nel caso in cui fosse stato erroneamente indicato un periodo inferiore ai 36 mesi, l’Istituto procede d’ufficio alla sanatoria e l’esonero potrà essere fruito per l’intero periodo spettante.
Revoca della Certificazione di parità di genere e fruizione indebita
In caso di rinuncia o revoca della Certificazione della parità di genere, il datore di lavoro deve darne tempestiva comunicazione all’INPS tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale, oppure inviando una PEC all’indirizzo email del Dipartimento per le Pari Opportunità.
L’eventuale fruizione indebita dell’esonero comporta:
Perché affidarsi a una consulenza specializzata
La compilazione della domanda, la stima corretta dei dati contributivi e il coordinamento con altri incentivi sono passaggi delicati, che possono incidere in modo significativo sull’importo dell’esonero riconosciuto. Una corretta valutazione preliminare e una gestione accurata della domanda possono fare la differenza per ridurre il rischio di errori e valorizzare appieno i benefici connessi alla Certificazione di parità di genere.
