Nomadi digitali e lavoratori da remoto extra UE: modalità semplificate di ingresso in Italia
Il 4 Aprile 2024 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79, il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Febbraio 2024 riguardante i nomadi digitali ed i lavoratori da remoto extra UE. Esso stabilisce le modalità e i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno in Italia dei lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
Una nuova categoria di lavoratori stranieri
La Legge di conversione del Decreto Sostegni ter (DL 4/2022, convertito con L. 25/2022), ha introdotto una nuova categoria di lavoratori stranieri: i “nomadi digitali e lavoratori da remoto”. Grazie all’inserimento della lettera q-bis al comma 1 dell’art. 27 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. n. 286/1998), questi lavoratori possono ora ottenere il nullaosta al lavoro per i casi particolari, anche al di fuori dei tradizionali flussi d’ingresso. Le modalità operative saranno definite da un successivo decreto interministeriale. Ebbene, a due anni di distanza, il suddetto decreto interministeriale provvede a definire le modalità e i requisiti per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Le specifiche del Decreto sui nomadi digitali e lavoratori da remoto
I lavoratori interessati
Come specificato in apertura, il decreto è rivolto ai cittadini di Stati extra UE che intendono svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata, per un’impresa non necessariamente residente nel territorio nazionale, tramite strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto ed in via autonoma. Inoltre, la norma precisa che:
- deve intendersi per “attività lavorativa altamente qualificata” l’attività svolta dallo straniero in possesso dei requisiti di cui all’art. 27 quater, c. 1, TUI (ovvero, gli stessi richiesti per il rilascio di Carta Blu UE, come modificati dal D.lgs. 152/2023);
- deve intendersi per “nomade digitale” lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo (professionisti o freelance) tramite strumenti tecnologici che permettono il lavoro da remoto;
- deve intendersi per “lavoratore da remoto” lo straniero che, con strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, c. 1, del D.Lgs. 81/2015, ovvero attività da remoto organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
I requisiti di accesso dei lavoratori stranieri
Ai fini del regolare l’ingresso e soggiorno in Italia, è necessario che questi soggetti:
- dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- dispongano di un’assicurazione sanitaria valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- dispongano di idonea documentazione che attesti l’adeguata modalità di sistemazione alloggiativa;
- dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale, o lavoratore da remoto;
- presentino il contratto di lavoro, o di collaborazione, o la relativa offerta vincolante, per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27 quater, comma 1, del TUI.
Come previsto dal comma 1 sexies dell’art. 27 TUI (introdotto dal DL 4/2022), per tali soggetti non è richiesto il nullaosta al lavoro per lo svolgimento della propria attività in Italia.
Come funziona l’ingresso in Italia
Primo step: visto d’ingresso
Per ottenere il visto di ingresso (sempre necessario), occorre rivolgersi all’Ufficio diplomatico-consolare competente. Al momento della domanda il lavoratore deve presentare:
- una copia di documento di riconoscimento in corso di validità
- e una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro (verificabile a campione) che attesti l’assenza di condanne a suo carico negli ultimi 5 anni, per reati di cui all’art. 22, comma 5-bis del TUI (reati connessi all’immigrazione clandestina).
Secondo step: permesso di soggiorno
Dopo l’acquisizione del visto d’ingresso ed entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, il lavoratore può richiedere il permesso di soggiorno alla Questura della provincia in cui si trova. Tale permesso riporta la dicitura “nomade digitale – lavoratore da remoto”, ed ha validità annuale. Dopo la scadenza potrà essere rinnovato, purché si mantengano le condizioni ed i requisiti del primo rilascio.
Allo stesso momento del rilascio del permesso di soggiorno, la Questura provvede a generare il codice fiscale ai soggetti richiedenti, per comunicare il rilascio del permesso di soggiorno all‘Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, nei casi di eventuali accertamenti di violazioni fiscali, informa la Questura circa gli adempimenti del caso.
Per quanto riguarda previdenza e assicurazione, la norma stabilisce che, nel caso in cui sussista una Convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale tra l’Italia e il Paese di origine del lavoratore, si applicheranno le regole di tale Convenzione. In caso contrario, valgono le norme italiane, con l’obbligo di versare i contributi pensionistici in Italia.
Infine, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, in quanto lavoratori autonomi, per i nomadi digitali è obbligatorio richiedere l’attribuzione di un numero di Partita Iva.
Terzo step: comunicazione agli enti competenti
La Questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, insieme al contratto di lavoro o collaborazione, al competente Ispettorato territoriale del lavoro ed alle sedi territoriali INPS e INAIL, i quali procederanno con le verifiche opportune.
Nomadi digitali, lavoratori da remoto e familiari
Il ricongiungimento familiare per i nomadi digitali ed i lavoratori da remoto può avere luogo secondo le seguenti disposizioni:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.
Ai familiari sarà rilasciato un permesso di soggiorno “per motivi familiari” (ai sensi dell’art. 30, commi 2, 3 e 6 TUI), di durata pari a quello del lavoratore ed eventualmente rinnovabile.
