Mano di uomo che firma il nuovo AEC di agenzia
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Il nuovo Accordo Economico Collettivo agenti e rappresentanti aziende commerciali del 4 Giugno 2025

In data 4 giugno 2025, a più di 15 anni di distanza dalla stipulazione dell’Accordo del 16 febbraio 2009, le Parti sindacali hanno sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) che regola il rapporto di agenzia nel settore Terziario.

L’Accordo di rinnovo, entrato in vigore il 1° Luglio 2025 e con scadenza prevista per il 30 giugno 2029, pur lasciando invariata gran parte della disciplina contenuta nell’A.E.C. del 16 febbraio 2009, ha introdotto importanti novità su alcuni aspetti del rapporto di agenzia.

Le novità del nuovo AEC di agenzia

Riconoscimento esplicito del diritto alla provvigione anche sulle vendite online

A seguito della diffusione dell’e-commerce, che ha inciso notevolmente sull’attività dell’Agente di commercio, è stato anzitutto previsto che nell’ambito della promozione commerciale rientrino anche le pattuizioni delle Parti afferenti alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale. Conseguentemente, è stato previsto il diritto dell’Agente al riconoscimento della provvigione sulle vendite di prodotti, beni o servizi effettuati mediante il canale del commercio elettronico aziendale.

Tutele sul calcolo degli istituti contrattuali

Riconoscimento che tutte le somme corrisposte all’Agente siano computabili ai fini del calcolo degli istituti contrattuali previsti in AEC (indennità, preavviso, patto di non concorrenza, etc.).

Variazioni di zona: l’AEC di agenzia introduce nuove tutele per l’Agente

Estensione anche alle variazioni di zona di media entità (in precedenza prevista solo per le variazioni di sensibile entità) della facoltà dell’Agente di comunicare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di variazione, la non accettazione della stessa.

Recesso di rapporto di agenzia con nuovi termini

Nuovi termini di preavviso in caso di recesso ad iniziativa del Preponente dal rapporto di agenzia con agente monomandatario.

Indennità estese anche alle società di persone

Diritto alle indennità per gli agenti che operano in forma di società di persone in caso di scioglimento della Società per il venir meno della maggioranza dei soci a causa di pensionamento o invalidità di taluni di essi.

Nuovi criteri per indennità di fine rapporto

Nuovi criteri per il calcolo delle indennità di fine rapporto, ed in particolare dell’indennità meritocratica.

Maggior trasparenza sui risultati

Obbligo per il Preponente di fornire i dati sui risultati ottenuti nella zona di competenza dell’agente.

Il nuovo AEC di agenzia presuppone il FIRR aggiornato

Aggiornamento degli scaglioni provvigionali e delle relative percentuali di calcolo del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), a far data dal 1° gennaio 2026.

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