Banca Dati collocamento mirato: Decreto del Ministero del Lavoro 29/12/2021
Come noto, l’art. 8, del D.Lgs. 151/2015 aveva introdotto il comma 6-bis all’art. 9 L. 68/99, per l’istituzione della Banca dati del collocamento mirato all’interno della banca Dati Politiche Attive.
Finalità della Banca Dati
La Banca dati del collocamento mirato è stata creata per la raccolta di informazioni da parte:
- Delle aziende: con prospetti informativi e accomodamenti effettuati, autocertificazioni esoneri per tasso INAIL pari o superiore al 60%°;
- Degli uffici territoriali: individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, con sospensioni dagli obblighi occupazionali delle aziende, esoneri parziali, Convenzioni, soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, elenchi e graduatorie, avviamenti numerici, COB di assunzione, variazione e cessazione, informazioni pertinenti e indispensabili all’inserimento lavorativo rilevabili dalle relazioni conclusive ai Verbali di invalidità;
- Dell’INPS: incentivi spettanti;
- Dell’INAIL: con interventi in materia di reinserimento lavorativo
Obiettivi della Legge 68/99
La Banca Dati è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e raccoglie dati relativi ai lavoratori con disabilità e appartenenti a categorie protette, ai datori di lavoro obbligati alle assunzioni, oltre alle informazioni già in possesso degli uffici competenti. Il tutto, ovviamente, in un’ottica di semplificazione e di maggior efficienza, per raggiungere la finalità della L. 68/99:
La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
L. 68/99, comma 1 art. 1
Decreti attuativi del Jobs Act
Ricordiamo, inoltre, che, tra i Decreti attuativi del Jobs Act, il D.Lgs. 151/2015 era quello dedicato alle “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità”.
A distanza di 6 anni (dal D.Lgs. 151/2015 erano stati previsti 180 giorni per l’emanazione del Decreto), il Ministero del Lavoro, con DM 29/12/2021, ha definito con precisione i dati da trasmettere e le modalità attuative della Banca Dati.
Obblighi del datore di lavoro con riguardo alla Banca Dati
Il datore di lavoro dovrà pertanto obbligatoriamente trasmettere alla Banca Dati:
- i prospetti informativi;
- gli accomodamenti ragionevoli adattati per la piena uguaglianza sui luoghi di lavoro (di cui all’art. 9, c. 4, D.L. 76/2013);
- gli esoneri autocertificati per i dipendenti addetti a lavorazioni con tasso INAIL pari o superiore al 60%°.
Modalità di trasmissione
Per le modalità di trasmissione di tali informazioni, è necessario attendere la pubblicazione del documento tecnico (allegato 1 al DM) nel sito del Ministero.
I datori di lavoro potranno accedere alla Banca Dati limitatamente ai propri dati (si ritiene in relazione, quindi, al proprio c.f.), sia per i dati trasmessi da loro stessi, sia per quelli provenienti da altri soggetti che alimentano la banca dati (ad es. esoneri, convenzioni, sospensioni, avviamenti, effettuati dalle Regioni e/o Centri per l’Impiego).
Linee guida e PNRR
Infine, segnaliamo che, nella stessa ottica di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di inclusione, in data 16.3 sono state anche presentate dal Ministro del Lavoro e dal Ministro per le Disabilità le Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, contenute nel DM 11.3.2022. Il loro obiettivo è quello di delineare un percorso di collaborazione per un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico. Esse si inseriscono nel piano di applicazione del PNRR, che riconosce il tema della disabilità come una priorità trasversale e oggetto di investimenti, e del Programma di Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), che dedica particolare attenzione all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.