Esonero contributivo e assunzione di lavoratori beneficiari ADI e SFL
Esonero contributivo e datori di lavoro: quando i nuovi assunti sono beneficiari di ADI e SFL
A partire dal 1° Settembre 2023, con il D.L. 48/2023, il legislatore ha introdotto l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), due misure di sostegno al reddito e all’occupazione per le fasce deboli che, di fatto, sostituiscono il Reddito di cittadinanza (in modo parziale fino al 31 Dicembre 2023 e in maniera definitiva dal 1° Gennaio 2024). Dal 1° Gennaio 2024, lo stesso decreto prevede un particolare esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono:
- soggetti già beneficiari dell’Assegno di Inclusione,
- e/o soggetti beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro.
Per usufruire dell’esonero contributivo, non basta aver presentato la domanda per l’Assegno: è necessario risultare effettivamente beneficiari dell’Assegno stesso.
Tipologie di assunzioni e obblighi del datore di lavoro
La Circolare INPS 111/2023 fornisce chiarimenti riguardo ai datori di lavoro che possono usufruire dell’esonero contributivo, specificando quali siano le tipologie di assunzioni per cui tale esonero può essere preso in considerazione. In particolare:
- contratti a tempo determinato o stagionale;
- contratti a tempo indeterminato, sia assunzioni dirette sia trasformazioni da contratti a termine;
- contratti di apprendistato;
- contratti a tempo pieno o parziale (con adeguamento proporzionale della misura massima dell’esonero);
- assunzioni a scopo di somministrazione.
Non è possibile applicare l’esonero contributivo ai rapporti di lavoro dirigenziali né ai contratti intermittenti.
Inoltre, al di là del requisito relativo al lavoratore, è richiesta una condizione aggiuntiva obbligatoria per i datori di lavoro, ovvero l’inserimento dell’offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. (SIISL).
Misura e durata dell’esonero contributivo
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato della durata di 12 mesi.
Per le assunzioni a tempo determinato, l’esonero è invece pari al 50% dei contributi, nel limite di 4.000 euro annui, e può essere fruito per un massimo di 12 mesi.
In caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l’esonero può essere riconosciuto per un periodo complessivo di 24 mesi, comprensivo del periodo a termine. In tal caso, l’agevolazione resta al 50% (fino a 4.000 euro annui) per la fase a tempo determinato e passa al 100% per i 12 mesi successivi alla trasformazione.
Contributi per intermediari e soggetti del Terzo Settore
Il legislatore ha previsto la corresponsione di un contributo economico a favore di determinati soggetti che facilitano l’inserimento lavorativo dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione.
Agenzie per il lavoro
Ricevono un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo di 8.000 euro per ogni persona assunta grazie alle loro attività di mediazione, svolte tramite la piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva;
Patronati, enti bilaterali e Associazioni senza fini di lucro ed enti del Terzo settore
- 60% dell’incentivo massimo annuo di 8.000 euro per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato;
- 80% dell’incentivo massimo annuo di 4.000 euro per le assunzioni a tempo determinato.
Condizioni e requisiti per l’esonero contributivo
Oltre ai requisiti già indicati, l’esonero contributivo è subordinato al rispetto di specifiche condizioni:
1. Requisiti di regolarità
Il datore di lavoro deve rispettare quanto previsto dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, in particolare:
- l’adempimento degli obblighi contributivi – regolarità contributiva (DURC);
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Principi del D.lgs. 150/2015
Secondo l’art. 31, comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 150/2015 l’esonero non spetta in caso di:
- violazione del diritto di precedenza;
- sospensioni del lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale;
- violazione di un obbligo preesistente;
- assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti nel Gruppo di Imprese.
3. Assunzioni in somministrazione
Come previsto dall’art. 31, comma 1, lettera e, del D.lgs. 150/2015, nei contratti di somministrazione i benefici economici connessi all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro spettano all’utilizzatore.
4. Comunicazioni di assunzione
È obbligatorio rispettare i termini di invio delle comunicazioni tramite UniLav. In caso di invio tardivo, l’esonero non spetta per il periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella della comunicazione tardiva (art. 31, comma 3, D.lgs. 150/2015).
Restituzione dell’esonero contributivo
Il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell’incentivo, maggiorato delle sanzioni civili, in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei 24 mesi successivi all’assunzione. Questo vale per i seguenti casi:
- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione (datore di lavoro);
- recesso dal contratto durante il periodo di prova (datore di lavoro);
- dimissioni del lavoratore per giusta causa.
L’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito da parte del datore di lavoro non si applica alla quota di contributo riconosciuta per l’attività di mediazione svolta dalle agenzie per il lavoro, secondo le modalità indicate in precedenza.
Esonero contributivo e aiuti di Stato
Per quanto riguarda la compatibilità dell’esonero con la normativa in materia di aiuti di Stato è stabilito che la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto dei limiti del regolamento UE 2023/2831 relativo agli aiuti “de minimis”. Quest’ultimo prevede che dal 1° gennaio 2024 i massimali di aiuto concessi all’impresa unica nel triennio sono fissati in euro 300.000 per i principali settori (importi diversi sono previsti per i settori agricoli e della pesca).
Con riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell’utilizzatore, secondo quanto già previsto dall’art. 31, comma 1, lettera e), del D.lgs. 150/2015.
Coordinamento con altri esoneri
La Circolare INPS stabilisce che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote a carico del datore di lavoro. È invece cumulabile, nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili con gli incentivi di carattere economico, l’incentivo per l’assunzione di soggetti disabili, di cui all’art. 13 della L. 68/1999.
Inoltre, l’esonero si ritiene cumulabile con le agevolazioni consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
Esonero contributivo: come si richiede
Per richiedere l’esonero, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il Portale delle Agevolazioni. Una volta ricevuta la domanda, l’INPS calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni in suo possesso e all’ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta. Dopodiché, l’istituto verificherà il rispetto delle condizioni e fornirà riscontro di accoglimento della domanda. L’importo riconosciuto dall’INPS è l’importo massimo fruibile.
