Rinuncia all’indennità sostitutiva di preavviso: la Cassazione ribadisce l’inopponibilità all’INPS
L’ordinanza n. 24416 del 2/09/25 della Corte di Cassazione ribadisce che la rinuncia all’indennità sostitutiva di preavviso è inopponibile all’INPS e i contributi restano dovuti.
