Genitori di spalle tengono per mano la loro bambina. Foto significativa per l'articolo. riguardante le dimissioni protette dei lavoratori genitori
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Revoca delle dimissioni dei lavoratori genitori durante il periodo protetto: precisazioni della nota INL N. 862/2024

Le dimissioni dei lavoratori genitori durante il periodo protetto: chiarimenti dell’INL

Tramite la nota N. 862/2024, l’Ispettorato del lavoro è intervenuto per chiarire le modalità ed i tempi per esercitare la revoca delle dimissioni dei lavoratori genitori presentate durante il periodo protetto, convalidabili ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2001. Questo riguarda, in particolare, i lavoratori genitori con figli di età inferiore ai 3 anni, per garantire che la volontà del lavoratore sia autentica.

Il citato Decreto Legislativo non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per quelle presentate in via telematica. Infatti, stando all’art. 26 del D.Lgs.151/2015

al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche […] Entro sette giorni dalla data di trasmissione […] il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni […].

Decreto Legislativo 151/2015, Articolo 26

Procedura di convalida e condizioni di efficacia delle dimissioni

Nella nota, l’Ispettorato ribadisce che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio. La loro efficacia è, nel caso in esame, sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Per questo motivo, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca:

  • in un momento antecedente alla loro efficacia, inteso come prima dell’emanazione del provvedimento di convalida,
  • oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse, e quindi alla risoluzione del rapporto.

Occorre ricordare che l’art. 55, comma 1 del Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI), specifica che, nel caso di figli sotto l’anno di età, il lavoratore genitore dimissionario non è tenuto a fornire il preavviso. Pertanto, le dimissioni possono avere decorrenza immediata.

La revoca delle dimissioni richiede comunque un esame da parte dell’Ispettorato competente. Dopo aver valutato la fondatezza delle motivazioni, l’Ispettorato potrà annullare il provvedimento e, se necessario, effettuare accertamenti per tutelare il lavoratore o la lavoratrice nel caso in cui siano stati adottati comportamenti discriminatori o illeciti da parte del datore di lavoro (cfr. Note N. 5296 e N. 5534 del 2019).

Se, invece, dopo aver convalidato la volontà autentica del lavoratore o della lavoratrice, le dimissioni hanno già determinato la fine del rapporto di lavoro, queste non possono più essere revocate unilateralmente. In questo caso, il rapporto può riprendere solo con il consenso del datore di lavoro.

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