Dimissioni in periodo di prova: obbligo di procedura telematica e casi di convalida
Le dimissioni in periodo di prova rappresentano una delle tematiche più controverse nella gestione del rapporto di lavoro. Negli ultimi anni, normativa, prassi amministrativa e giurisprudenza non sono state perfettamente allineate, generando incertezza tra aziende e lavoratori.
I recenti chiarimenti del Ministero del Lavoro (Nota n. 14744/2025) e l’intervento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 24991/2025) consentono oggi di definire un quadro più preciso, soprattutto in relazione:
- all’utilizzo della procedura telematica delle dimissioni;
- alla convalida obbligatoria per genitori di figli minori di 3 anni, anche durante il periodo di prova.
Dimissioni e risoluzione consensuale: l’obbligo di procedura telematica
La disciplina generale
L’art. 26 del D. Lgs. 151/2015 stabilisce che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per essere efficaci, devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura telematica del Ministero del Lavoro. Il lavoratore ha inoltre sette giorni di tempo per usufruire della facoltà di revoca, sempre tramite lo stesso canale.
L’obiettivo della norma è chiaro: prevenire la pratica, purtroppo diffusa in passato, delle dimissioni in bianco o comunque non pienamente volontarie.
L’errore interpretativo della Circolare n. 12/2016
La Circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro aveva previsto un’eccezione: il recesso durante il periodo di prova ai sensi dell’art. 2096 del Codice Civile sarebbe stato escluso dall’obbligo della procedura telematica. Secondo tale interpretazione, nel periodo di prova sarebbe bastata una comunicazione “ordinaria” di dimissioni.
Con l’Ordinanza n. 24991/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato non legittima questa esclusione amministrativa. Infatti, la Corte afferma che:
- la circolare ministeriale non può limitare una norma di legge;
- l’art. 26 del D. Lgs. 151/2015 non prevede alcuna eccezione per il periodo di prova.
Pertanto, alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale, anche le dimissioni in periodo di prova devono essere presentate tramite procedura telematica.Â
Successivamente, con la Nota n. 14744/2025, il Ministero del Lavoro ha preso atto dell’orientamento della Cassazione e ha richiamato l’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale, precisando che l’interpretazione delle norme deve basarsi prima di tutto sul significato letterale del testo e sull’intenzione del legislatore:
Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Art. 12, comma 1, Disposizioni sulla legge in generale
Il caso dei lavoratori genitori
L’art. 55 del D. Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ) introduce una tutela rafforzata per:
- lavoratrici in gravidanza;
- lavoratori e lavoratrici con figli di età  inferiore ai 3 anni (inclusi adozione e affidamento).
In questi casi, le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto devono essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), pena l’inefficacia.
Obbligo di convalida anche durante il periodo di prova
La Nota ministeriale n. 14744/2025 ha confermato definitivamente che la convalida ITL è necessaria anche quando le dimissioni avvengono durante il periodo di prova.
La ratio è evitare che le dimissioni in un periodo particolarmente “debole” del rapporto possano mascherare pressioni o condotte discriminatorie. Occorre, infatti, ricordare la sentenza n. 23061/2007 della Corte di Cassazione, la quale aveva ribadito:
Le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova
Cass. civ., sez. lav., sent. 23061/2007
Impatto pratico delle nuove indicazioni su dimissioni e periodo di prova
Gli interventi più recenti – giurisprudenziali e ministeriali – chiariscono che:
- Anche le dimissioni in periodo di prova devono essere effettuate tramite procedura telematica
- Quando sono coinvolti lavoratori genitori di figli con meno di 3 anni, o lavoratrici in gravidanza, il recesso richiede obbligatoriamente la convalida presso l’ITL
Per aziende e HR Manager, ciò implica una maggiore attenzione nella gestione amministrativa del personale dimissionario, soprattutto nelle situazioni di tutela.
